A.I.FI. Regione Liguria
Associazione Italiana Fisioterapisti
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Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (discussione C. 2131 , approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti - rel. Barbieri)
Grande successo della manifestazione svoltasi a Roma il 23 marzo 2006. Si ringraziano tutti i fisioterapisti liguri presenti ed in particolare gli studenti.
LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE EQUIPARATI PER LEGGE AI FISIOTERAPISTI: A RISCHIO LA SALUTE DEI CITTADINI.
La laurea in Scienze motorie è equipollente di fatto a quella in fisioterapia. Lo stabilisce una legge dello Stato approvata in via definitiva oggi alla Camera. Si tratta della legge n. 6293 di "Conversione in legge del decreto legge del 5/12/2005 n. 250" che prevede all'art. 1-septies: "Il diploma di laurea in Scienze Motorie è equipollente al diploma di laurea in Fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituire con decreto ministeriale, presso le università".
Con questo dispositivo, approvato in un decreto "omnibus" di fine legislatura, si regala la laurea in fisioterapia ad altri laureati non sanitari, si mette a rischio la salute dei cittadini affidandoli a personale "abilitato" attraverso scappatoie che ridicolizzano gli ordinamenti didattici universitari, si vanifica lo spirito della legge 6229 sull'istituzione degli ordini approvata solo qualche giorno fa. Il via libero è arrivato nonostante le proteste e le mobilitazioni attuate in questi giorni dai fisioterapisti, le migliaia di e-mail, fax, e telefonate giunte ai centralini della Camera e ai recapiti dei deputati.
Per chiedere l'abrogazione di un una legge ingiusta e incostituzionale l'Aifi, l'Associazione italiana fisioterapisti maggiormente rappresentativa a livello nazionale, sta organizzando un presidio di protesta e informazione alla cittadinanza: l'appuntamento è per domani, 3 febbraio 2006, alle ore 10.30 a piazza Colonna a Roma.
Approvato al Senato il disegno di legge sull'ordine.
E’ stato approvato questa sera dal Senato il disegno di legge n. 3236 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali". L'approvazione è avvenuta dopo una discussione articolata, che però ha visto il sostanziale parere favorevole dell'aula.
"Si tratta di un risultato storico" commenta Vincenzo Manigrasso, presidente nazionale Aifi.
"Adesso il testo deve passare all'esame della Camera in un tempo che è molto ristretto, considerato che siamo alla fine della legislatura. Ma l'adesione pressoché unanime dimostrata dai senatori dei diversi gruppi parlamentari fa ben sperare che si riesca a portare a casa il risultato definitivo. Ringraziamo il presidente della commissione Igiene e sanità Antonio Tomassini, i relatori senatori Rossana Boldi e Leopoldo Di Girolamo per il convinto sostegno dato al disegno di legge. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per il buon esito, primo tra tutti il collega Antonio Cartisano che ha intensamente operato nella sua veste di consulente del Presidente Tomassini."
PROTESI DI ARTO INFERIORE, QUALE SCELTA?
In Italia ogni anno si ha una media di 10.000 amputazioni totali di arto inferiore. Nell’80% dei casi per cause vascolari, per il restante 20% per eventi traumatici.
Una recente ricerca del Cergas-Bocconi ha messo a confronto i risultati funzionali ed i costi sociali delle protesi meccaniche (articolate libere di tipo funzionale) con le protesi a completo controllo elettronico (C-Leg).
A distanza di un anno dall'operazione il 60% delle persone con protesi C-Leg non ha difficoltà a camminare ed a svolgere le normali attività della vita quotidiana, contro il 44% dei portatori di protesi meccanica.Il 78% dei C-Leg dichiara di non soffrire di stati di ansia in confronto al 60% delle protesi meccaniche.
Sul versante dei costi ovviamente le C-Leg costano molto di più delle meccaniche (18.000 euro contro 3.000), tuttavia i costi annuali dei soggetti amputati sono tendenzialmente più alti in quelli con protesi meccaniche (12.952 euro annui) rispetto ai C-Legs (9.636).
Il maggior costo iniziale verrebbe quindi ammortizzato nel tempo, il condizionale è d’obbligo non essendo le protesi C-Legs comprese nel nomenclatore tariffario e quindi pagate dal SSN.
COMUNICARE SIGNIFICA CURARE
Un gruppo interdisciplinare di operatori sanitari, su iniziativa della Fondazione DEI ONLUS (Società Italiana di farmacologia) propone la "Carta di Firenze", un decalogo dedicato alla relazione terapeutica.
Il documento, tra le altre cose, dice:
La relazione fra l’operatore sanitario ed il paziente deve essere tale da garantire l’autonomia delle scelte della persona.
Il rapporto è paritetico; non deve perciò essere influenzato dalla disparità di conoscenze, ma improntato alla condivisione delle responsabilità ed alla libertà di critica.
L’alleanza diagnostico/terapeutica si basa sul riconoscimento delle rispettive competenze e sulla lealtà reciproca, su di una informazione onesta e sul rispetto dei valori della persona.
La corretta informazione contribuisce a garantire la relazione...
Il tempo dedicato all’informazione , alla comunicazione ed alla relazione è tempo di cura.
Una corretta informazione esige un linguaggio chiaro e condiviso.
La chiara comprensione dei rischi e dei benefici è essenziale per la libera scelta del paziente...
La dichiarazione su eventuali conflitti di interesse commerciali od organizzativi deve fare parte dell’informazione.
PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2005 L’ADOZIONE DELLE MISURE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
La legge 1 marzo 2005 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2004 ha ulteriormente prorogato i termini per l’adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali e per la redazione del DPS, come previsto dal decreto legislativo 196/2003.
I termini inizialmente fissati per il 31.12.2004 erano già stati prorogati di sei mesi e subiscono un ulteriore slittamento.
Ricordiamo che il DPS è un documento di pianificazione della sicurezza dei dati che attesta l’adeguamento della struttura (associazione, studio professionale, azienda...) alla normativa.
Banche dati, schedari, registri, cartelle cliniche dovranno essere conservati con opportuni accorgimenti al fine di tutelarne la riservatezza.
Anche il Fisioterapista che esercita nel proprio studio dovrà adeguarsi alla normativa nella conservazione dei dati riguardanti i propri pazienti.
LA RIABILITAZIONE DOPO ICTUS CEREBRALE
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il "Documento di indirizzo per la definizione del percorso assistenziale ai pazienti con ictus cerebrale".
Le cosiddette Stoke Care devono rispondere a requisiti essenziali per garantire un approccio ottimale alla patologia. Nel contesto riabilitativo la presa in carico del paziente da parte del team (fisiatra, infermiere, fisioterapista, logopedista...) deve avvenire entro 48 ore dall’evento acuto, l’obiettivo è quello di una "precoce mobilizzazione e d attivazione di programmi riabilitativi motori e neuropsicologici".
Alla fase acuta segue la riabilitazione intensiva secondo le Linee guida del Ministero della Sanità (1998) e le più recenti Linee guida SPRED (Strike Prevention and Educational Awareness Diffusion) del 2003, con possibilità di applicare programmi di intervento individuale di almeno 3 ore al giorno.
CENTRO DI RICERCHE IN RIABILITAZIONE
Inizierà le attività ad Aprile in Emilia Romagna un laboratorio sulle tecnologie della riabilitazione.
Denominato StartER sarà ospitato nel Centro Protesi INAIL di Vigoroso di Budrio.
Le linee di attività saranno:
la valutazione funzionale; l’obiettivo è quello di misurare le abilità acquisite attraverso il trattamento riabilitativo.
la neuroriabilitazione e le neuroprotesi.
lo studio e la sperimentazione di arti protesici e protesi articolari.
le tecnologie innovative per l’automazione della casa.
Tra gli scopi del centro ricerche vi è quello di formare i professionisti che operano nel campo della riabilitazione alla conoscenza ed all’uso delle tecnologie avanzate applicate nel settore.
OBBLIGATORIETÀ ECM PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Alcune Associazioni professionali di operatori sanitari, con riferimento alle considerazioni svolte dal TAR Lazio nella sentenza n. 14062/2004 del 18 novembre 2004 che ha rigettato il ricorso proposto dalla FIMMG avverso il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, hanno chiesto alla Segreteria della Commissione nazionale ECM conferma dell’obbligatorietà del Programma ECM per i liberi professionisti.
Le perplessità sulla obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti sono derivate dal fatto che il TAR Lazio, nella richiamata sentenza, "per una migliore comprensione dei fatti in causa", ha osservato, fra l’altro, che "L’ECM s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d’accreditamento, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta un onere, non già un obbligo".
Al riguardo si premette che, nella sentenza in questione, il TAR Lazio non ha affrontato il problema dell’obbligatorietà o meno dell’ECM per i liberi professionisti, ma si è limitato a svolgere, nelle premesse, alcune considerazioni sugli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni, al fine di "chiarire per sommi capi il quadro fattuale e normativo di riferimento del DM impugnato".
Si osserva altresì che la interpretazione data alle richiamate disposizioni non è posta dal TAR a fondamento della decisione di rigetto del ricorso, che la soluzione di detta questione era del tutto ininfluente ai fini della decisione assunta e che l’obbligatorietà del programma ECM per i liberi professionisti non era oggetto di impugnativa da parte della FIMMG, che rappresenta i medici di famiglia legati da un rapporto convenzionale con il S.S.N.
Le riflessioni sulla non obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti, svolte dal TAR nelle premesse della sentenza, non sono condivisibili né sembrano fondate.
Da una parte, non è sostenibile l’interpretazione della obbligatorietà o meno dell’ECM basata sulla diversa attribuzione dei costi dell’ECM fra dipendenti/convenzionati e liberi professionisti, in quanto, per il personale dipendente e convenzionato, il S.S.N. si accolla, solo in alcuni casi e solo in parte, i costi dell’ECM. Infatti gli accordi, sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni, hanno previsto che "i costi delle attività formative possono gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale … solo entro il limite costituito dall’importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2001/2003 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole Regioni".
Né, dall’altra, la obbligatorietà o meno dell’ECM si può basare sul "controllo della prestazione sanitaria", per il personale dipendente e convenzionato, sarebbe di competenza delle istituzioni mentre, nel caso dei liberi professionisti, sarebbe rimesso al mercato (ossia al cittadino) ed all’Ordine o Collegio professionale. Infatti il "controllo" della prestazione è comunque compito delle istituzioni e dell’ordine o collegio professionale (organo ausiliario delle istituzioni) ed è diretto a tutelare un prevalente interesse pubblico generale prescindendo dal rapporto che l’operatore sanitario ha con il S.S.N. e dall’eventuale assunzione anche parziale dei relativi oneri da parte delle strutture pubbliche.
E’, quindi , da escludere che le suesposte considerazioni, incidentalmente svolte dal TAR nelle premesse della sentenza al solo fine di inquadrare la problematica di riferimento del D.M. impugnato, possano legittimare la interpretazione della non obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti.
La Formazione continua è, infatti, un requisito essenziale per il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell’abilitazione all’esercizio professionale di ciascun operatore sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a tutti i Paesi dell’Unione europea.
La verifica periodica dell’abilitazione professionale, ossia la verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti. L’ECM è, allo stato, l’unico strumento preordinato all’aggiornamento professionale ed alla formazione permanente per tutti i professionisti della salute che consente la verifica periodica del mantenimento dell’abilitazione professionale. Ovviamente saranno necessarie ulteriori specifiche disposizioni legislative in materia. Si rileva comunque che il d.d.l. governativo sulle professioni sanitarie non mediche (A.C. 3236) già prevede al riguardo che "l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per la professione medica".
In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute. Il Piano sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, fra i dieci progetti proposti per il cambiamento, prevede, infatti, quello di "realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina e sanità" e, al riguardo, afferma che "elemento caratterizzante del programma è la sua estensione a tutte le professioni sanitarie".
Inoltre l’Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, ha fatto proprie le determinazioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua sulla obbligatorietà del Programma ECM per tutti i professionisti della salute; i successivi accordi non hanno modificato tale impostazione.
In conclusione, il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.